Precisazione sui requisiti economico-finnanziari di partecipazione alla gara
Si precisa che – avendo l’appalto ad oggetto lavori di importo inferiore ad €.150.000,00 – in alternativa all’attestazione SOA categoria OS 30 classifica I o superiore, le ditte invitate possono partecipare alla gara in forza dell’art. 90 del D.p.r. 207/2010. In tal caso la partecipazione è condizionata alla dimostrazione di aver eseguito in passato “lavori analoghi” a quelli oggetto dell’appalto.
La ditta dovrà documentare mediante dichiarazione sostitutiva i seguenti requisiti:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.
Ai sensi del parere Anac n. 8 del 16 gennaio 2014 la stazione appaltante valuterà “la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara”.
Ultimo aggiornamento il 2017-11-27 12:35:53